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Statuto di Sanca

TITOLO I:

Della Denominazione, Sede, Oggetto sociale.

Art. 1 – Denominazione.

1. È costituita Sanca Veneta, di seguito indicata anche come Sanca o Associazione, conformemente a quanto previsto dalla Costituzione all’art. 18 e dagli artt. 14 e ss. del Codice civile.

2. L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera c), art. 73, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Sanca aderisce all’organizzazione politica denominata European Free Alliance Youth (EFAy).

Art. 2 – Sede.

1. La sede legale dell’Associazione è stabilita, in via residuale, presso la residenza del Presidente, salvo diversa delibera dell’Assemblea Plenaria che potrà eleggere diversa sede legale e solo per ragioni legate ad impedimento permanente, dimissioni o espulsione del Presidente [142 ].

2. Qualora l’Associazione dovesse acquisire, a qualunque titolo, una sede propria, vi potrà essere trasferita la sede legale sempre attraverso delibera dell’Assemblea [142 ].

3. Il mutamento della sede legale non necessita di alcuna modifica statutaria, ma solo della comunicazione obbligatoria agli uffici competenti e ai Soci.

Art. 3 – Oggetto sociale e finalità.

1. Sanca Veneta è un’Associazione indipendente, autonomista, federalista, progressista, europeista, civica, antifascista e priva di scopi di lucro. Sanca riconosce i diritti dell’Uomo e dell’individuo e ad essi si ispira, così come quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali e dalla Carta europea dell’autonomia locale.

2. Promuove le condizioni politiche e sociali necessarie all’avvio del processo di autodeterminazione del popolo e del territorio Veneto. Favorisce una società Veneta equa, solidale, aperta ed ecosostenibile, inclusiva e senza alcuna discriminazione circa il sesso, l’etnia, gli orientamenti religiosi, politici e sessuali. Sostiene i valori di solidarietà, uguaglianza, bene comune, democrazia, libertà, pace, laicità, parità dei sessi ed ecologia. Contrappone la non-violenza, lo spirito critico e il confronto serio e democratico, a dogmatismo e violenza.

3. Incentiva la partecipazione e l’impegno civico dei cittadini nelle battaglie sociali determinanti per il futuro di ogni nazione. Promuove e sostiene il più ampio decentramento amministrativo possibile, secondo i principi di autogestione responsabile e sussidiarietà, tanto verticale quanto orizzontale, come strumenti atti a rendere i cittadini partecipi nell’amministrazione e la cura del proprio territorio.

4. Valorizza la lingua, la storia e la cultura Veneta.

Art. 4 – Attività.

1. Per il perseguimento dell’oggetto sociale, Sanca potrà: a) stabilire una rete di collaborazione con persone, gruppi, enti, associazioni, movimenti e partiti politici che perseguono obiettivi affini a Sanca [3]; b) svolgere o favorire attività editoriale per la pubblicazione sia di scritti frutto di studi e ricerche proprie sia per opere prodotte o ideate da terzi; c) acquistare, gestire, affittare, assumere il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di beni immobili o mobili necessari all’espletamento della propria attività o al conseguimento degli scopi dell’Associazione; d) organizzare iniziative in collaborazione con enti pubblici e privati, anche tramite stipulazione di contratti o convenzioni, nel rispetto dei principi ed in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione. e) ricercare e formare nuovi membri, attivisti, collaboratori e simpatizzanti, nonché farsi coadiuvare da personale specializzato estraneo all’Associazione stessa al solo scopo di promuovere l’oggetto sociale; f) richiedere contributi, mutui, sovvenzioni o donazioni, sia pubbliche che private, finalizzati e/o strumentali al finanziamento delle attività utili per il raggiungimento degli scopi associativi; g) in via del tutto secondaria e marginale, svolgere attività commerciale ancillare agli scopi sociali; h) svolgere o promuovere qualsiasi altra attività conforme alle disposizioni dello Statuto.

Art. 5 – Logo.

1. Il logo di Sanca è costituito da un cerchio al cui interno è racchiusa la scritta “SANCA”, in carattere stampatello maiuscolo di colore bianco, su campo rosso. La scritta “SANCA” è parzialmente decorata dal “gheriglio veneziano” della medesima tonalità di rosso dello sfondo.

2. Il simbolo è di proprietà esclusiva dell’Associazione. La proprietà del logo è estesa anche a tutte le varianti che verranno proposte e utilizzate in diversa forma. Le varianti, anche se non utilizzate, restano parte del patrimonio di Sanca. L’Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo dispongono in via esclusiva del nome e del simbolo, con il potere di inibirne l’uso ad ogni altro soggetto che non sia autorizzato.

3. L’utilizzo del logo e di ogni altro simbolo o segno distintivo dell’Associazione è consentito ai Soci esclusivamente nel rispetto delle finalità descritte nello Statuto e nei limiti espressi dai regolamenti. Ogni uso indebito o in violazione delle disposizioni regolamentari da parte dei Soci potrà costituire giusta causa di esclusione da Sanca [114 ], fatta salva, in ogni caso, la possibilità di agire giudizialmente per il risarcimento del danno.

4. Il sito internet ufficiale di Sanca – www.sancaveneta.org – va intestato all’Associazione stessa, che ne è proprietaria.

TITOLO II:

Dei Soci.

Art. 6 – Il Socio.

1. L’Associazione è composta da Soci i quali dovranno versare, secondo le modalità individuate dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo o dal Regolamento di attuazione, la quota associativa. I Soci, se in regola con il pagamento, hanno facoltà di esercitare i propri diritti associativi.

2. La qualità di Socio, intrasmissibile per atto tra vivi o mortis causa, viene acquistata con il versamento della quota associativa annuale. Solamente le persone fisiche possono assumere la qualità di Soci [71 ] all’interno dell’Associazione.

3. Le quote associative e le norme riguardanti le attività saranno descritte nel regolamento di attuazione ed opportunamente pubblicizzate sul sito internet di Sanca [54 ].

Art. 7 – Diritti del Socio.

1. Il Socio ha diritto a concorrere alle cariche associative, di intervenire con diritto di voto alle Assemblee dei Soci, di partecipare alle attività, di ricevere adeguata informazione sulle iniziative dell’Associazione [143 , 181 ]. Il Socio ottiene il diritto di voto e la possibilità di concorrere alle cariche del Consiglio Direttivo dopo i primi quattro mesi di attività associativa [161 , 191 ].

2. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto all’interno dell’Assemblea. È consentito delegare ad altri associati il proprio voto e ogni Socio può esprimere fino ad un massimo di tre deleghe di voto.

3. I Soci potranno altresì consultare in qualsiasi momento i verbali delle decisioni dell’Assemblea, nonché i bilanci ed i rendiconti dell’Associazione.

4. L’opera prestata personalmente dai Soci è volontaria ed esclusivamente a titolo gratuito. Le attività non possono essere in alcun modo retribuite e sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, o di altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’Associazione [201 ].

Art. 8 – Obblighi del Socio.

1. I Soci, in conformità ai principi di correttezza e buona fede, sono tenuti: a) all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere regolarmente adottati dagli organi direttivi; b) alla regolare corresponsione delle quote associative [6, 7] nella misura e nei tempi stabiliti dai regolamenti; c) ad astenersi da qualsiasi comportamento o iniziativa che sia in contrasto con gli scopi [3] e le attività dell’Associazione o che procuri nocumento morale o materiale alla stessa; d) ad astenersi da qualsiasi comportamento o iniziativa che offenda l’onore e il decoro di altri Soci o di terzi.

Art. 9 – Perdita della qualifica di Socio. Morosità.

1. La qualifica di Socio si perde per mancato rinnovo dell’adesione, a seguito di morosità, per recesso o per esclusione.

2. Decade di diritto dalla qualifica di Socio colui che non versi la quota associativa [6, 7] entro i trenta giorni successivi dalla intimazione scritta proveniente dal Consiglio Direttivo.

3. Il recesso o l’esclusione a qualunque titolo dall’Associazione non consentono la liquidazione della quota associativa versata.

Art. 10 – Recesso del Socio.

1. Ogni Socio ha il diritto di recedere dall’Associazione in ogni momento, con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. L’atto di recesso produce i propri effetti una volta conosciuto dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dagli artt. 1334 e 1335 del c.c.

Art. 11 – Esclusione del Socio. Sospensione dal voto.

1. L’Assemblea, regolarmente costituita [145 ], con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei presenti aventi diritto al voto, previo parere espresso dal Consiglio Direttivo, ha facoltà di escludere un Socio per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comportamenti che fomentino dissidi in seno ad essa, gravi violazioni dello Statuto e reiterate violazioni o elusioni delle delibere degli organi sociali.

2. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di privare, per gravi motivi, il Socio del diritto di voto o di sottoporlo ad altro provvedimento disciplinare, previa deliberazione motivata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio stesso. La decisione sarà sottoposta a ratifica dell’Assemblea, con delibera adottata a maggioranza semplice entro cinque giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo.

3. Nelle more della decisione assembleare, il Socio proposto per l’esclusione o la sospensione non può esercitare il proprio diritto di voto e non partecipa alla determinazione del quorum costitutivo assembleare [145 ].

4. I Soci proposti per l’esclusione o la sospensione hanno diritto di conoscere in modo preciso gli addebiti, di presentare memorie scritte e documentazione a propria difesa all’Assemblea e in ogni caso di presentare osservazioni anche orali [146 ].

5. Si dà pubblicità dei provvedimenti sanzionatori, all’interno dell’Associazione, entro cinque giorni dalla delibera assembleare di esclusione o sospensione. I membri temporaneamente sospesi o decaduti da incarichi devono astenersi dal fare uso del nome e dei simboli dell’Associazione [53 ]. In caso di violazione alla presente disposizione, sono passibili di esclusione ai sensi del presente articolo.

6. Il Socio può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui l’Associazione notifica la deliberazione.

Art. 12 – Esclusione di diritto.

1. Nei casi di condanna definitiva per reati che comportano incompatibilità o ineleggibilità a cariche pubbliche, il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del Socio.

2. In caso di pendenza di procedimento in relazione ai medesimi reati il Consiglio può dichiarare la sospensione dalla qualifica di Socio. La decisione sarà sottoposta a ratifica dell’Assemblea secondo quanto previsto dall’art. 11, co. 2.

TITOLO III:

Degli organi sociali.

Art. 13 – Denominazione degli organi.

1. Sanca è democraticamente amministrata dagli organi sociali, quale espressione della volontà della base sociale.

2. Gli organi sociali sono: l’Assemblea dei Soci o Assemblea plenaria e il Consiglio Direttivo. 3. Ulteriori organi possono essere previsti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto. Tali organi non avranno alcuna rilevanza esterna.

Capo I: Dell’Assemblea dei Soci.

Art. 14 – L’Assemblea.

1. L’Assemblea dei Soci, sia essa ordinaria che straordinaria, è l’organo sovrano dell’Associazione e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

2. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, salva diversa disposizione del presente Statuto o dei Regolamenti [111 , 262 , 27].

3. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo per approvare il bilancio consuntivo relativo l’anno precedente e quello preventivo dell’anno in corso [252 ], nonché per eleggere i membri del nuovo Consiglio Direttivo. Convocazioni straordinarie sono inoltre promosse da questi a maggioranza assoluta quando la situazione lo necessiti, oppure su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

4. L’Assemblea viene anche convocata per: a) le modifiche allo Statuto [26]; b) l’approvazione e le modifiche del Regolamento di Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci; c) l’approvazione delle mozioni di sfiducia nei confronti di uno o più membri del Consiglio Direttivo e l’elezione del nuovo membro [18]; d) lo scioglimento dell’Associazione [27].

5. L’Assemblea può altresì essere convocata [113 ] per rifiutare l’iscrizione o il rinnovo di uno o più associati entro trenta giorni dal versamento della quota associativa, su iniziativa del Consiglio Direttivo o dei Soci [143 ]. Nel caso in cui l’Assemblea si esprima favorevolmente per il rifiuto dell’iscrizione o del rinnovo, la quota versata andrà restituita.

6. Tutti i Soci devono essere informati sulla data, il luogo, l’ora esatta e l’ordine del giorno dell’Assemblea, attraverso un avviso loro comunicato per via telematica e, se necessario, affisso nella sede dell’Associazione con un preavviso di almeno quindici giorni [182 ]. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto [21 c.c.]. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

7. Delle deliberazioni assembleari e relativi allegati è data adeguata pubblicità sul sito web di Sanca [54 ].

Capo II: Del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Definizione.

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo di Sanca e ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non contrastino con le attribuzioni dell’Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo risponde del proprio operato all’Assemblea, provvede alla stesura degli atti da sottoporre a questa, dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea, predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea, delibera circa la quota sociale, stabilisce le previsioni di spesa, rappresenta le istanze dei Soci, vaglia le domande di questi e delibera a maggioranza l’ammissione o l’irrogazione di provvedimenti disciplinari [11]. Decide il luogo delle riunioni dell’Assemblea, redige i regolamenti interni la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci, delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti e istituzioni pubbliche e private.

3. L’attività del Consiglio Direttivo è disciplinata, oltre che dallo Statuto, da un Regolamento di attuazione che il Consiglio Direttivo stesso si dà a maggioranza assoluta dei suoi componenti e che è sottoposto a ratifica della prima Assemblea utile [142 ]. Nelle more della delibera assembleare, le modifiche al Regolamento non sono efficaci.

Art. 16 – Composizione.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque associati eletti dall’Assemblea fra i Soci iscritti all’Associazione da almeno quattro mesi [71 ] ed aventi diritto di voto all’interno dell’Assemblea [112 ].

2. A discrezione dell’Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere aumentato fino a ventuno associati.

3. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, più i rispettivi membri eletti. Le competenze di eventuali cariche aggiuntive e strumentali alle attività associative saranno disciplinate dal Regolamento di attuazione.

4. Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno pari dignità e deliberano collegialmente.

5. Il mandato del Consiglio Direttivo dura due anni e i singoli soci possono essere rieletti alla medesima carica per un massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 17 – Riunioni del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quadrimestre, con un ordine del giorno e in sede e data stabiliti nella precedente riunione o nella convocazione effettuata dal Presidente, dal Segretario Generale o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le riunioni possono svolgersi anche con l’ausilio di strumenti di videochiamata.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.

3. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni del presente Statuto o del Regolamento di attuazione [112 , 143 , 153 , 232 ]. A parità di voti si procede ad una seconda votazione; in caso di ulteriore parità prevale il voto dato dal Presidente.

4. Le deliberazioni, verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal segretario incaricato per l’occasione dal Presidente, saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e ad esse verrà data, ove necessario, pubblicità mediante comunicazione agli aderenti con modalità telematiche o pubblicazione sull’eventuale sito dell’Associazione [54 ]. L’Assemblea ha diritto a prendere visione del libro dei verbali del Consiglio Direttivo in ogni momento.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, con funzione consultiva, sia associati che soggetti esterni all’Associazione con particolari competenze tecnico-scientifiche sui temi all’ordine del giorno.

Art. 18 – Revoca.

1. Per gravi motivi di inadempienza o di atti contrari allo Statuto o al Regolamento di attuazione, ad un terzo dei Soci è data la possibilità di richiedere la convocazione dell’Assemblea straordinaria nella quale viene presentata una mozione motivata di sfiducia verso uno o più componenti del Consiglio Direttivo.

2. Il testo della mozione di sfiducia deve essere allegato alla convocazione dell’Assemblea, che dovrà avvenire con un preavviso di almeno quindici giorni [145 ]. Al membro del Direttivo proposto a revoca si estendono i diritti di difesa previsti dal presente Statuto in materia di esclusione del Socio [114 ].

3. In caso di mozione accolta, il destinatario della stessa decade immediatamente e la stessa Assemblea provvede all’elezione di un Socio che andrà a sostituire il membro destituito.

Art. 19 – Decadenza.

1. I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dalla loro carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. Il Consiglio Direttivo, presone atto, provvederà a cooptare un Socio per ricoprire la carica fino alla successiva Assemblea. Non può essere cooptato un Socio tesserato da meno di quattro mesi [71 ].

2. In caso di decadenza del Presidente, il Consiglio Direttivo provvederà immediatamente a nominare il Vice-presidente come sostituto.

3. Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli di essi rimasti in carica dovranno convocare al più presto l’Assemblea per il rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo [14].

Art. 20 – Retribuzione e rimborsi.

1. I membri del Consiglio Direttivo prestano la loro attività in modo gratuito e senza alcuna retribuzione di qualsiasi natura [75 ].

2. Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le attività prestate nell’interesse dell’Associazione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione, tenendo conto dei risultati di gestione della durata del mandato.

Art. 21 – Presidente e Vice-presidente.

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-presidente.

2. Il Presidente convoca e presiede l’assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, salvo diversa disposizione dei regolamenti.

Art. 22 – Segretario.

1. Il Segretario coadiuva l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, redige e custodisce i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo [174 ].

2. Tiene ed aggiorna il registro dei Soci e i Libri dei verbali, dà adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte e interpreta le norme sociali, oltre a stilare i regolamenti da sottoporre all’esame del Consiglio direttivo per la successiva approvazione dell’Assemblea [144 , 153 ].

Art. 23 – Tesoriere.

1. Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria e del patrimonio dell’Associazione, si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri contabili e di quelli fiscali, se previsti.

2. Redige altresì il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto consuntivo che deve essere sottoposto all’esame del Consiglio Direttivo, che lo conferma a maggioranza assoluta, per la successiva approvazione dell’Assemblea [143 , 252 ]. Provvede alla rendicontazione delle proprietà dell’Associazione e delle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV:

Del Patrimonio sociale.

Art. 24 – Patrimonio sociale.

1. Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative, beni mobili e immobili che gli pervengano a qualsiasi titolo ed eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, prestazioni di servizi vari resi dai Soci e dai terzi, anche con attività marginali di carattere commerciale.

2. L’Associazione potrà ricevere dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti o da istituzioni pubbliche contributi finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.

3. Sanca potrà altresì disporre di entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Art. 25 – Esercizio finanziario.

1. L’esercizio finanziario inizia il 01 Gennaio e si conclude il 31 Dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo deve redigere lo schema di bilancio preventivo e consuntivo. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile dell’anno corrente, mentre quello consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo.

3. Entro quindici giorni prima dell’approvazione gli schemi di bilancio devono essere consultabili dagli aderenti.

4. Gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività di cui all’art. 3 del presente Statuto ed in nessun caso potranno essere distribuiti tra gli associati.

TITOLO V:

Disposizioni finali.

Art. 26 – Modifiche statutarie.

1. Le proposte di modifica potranno essere presentate dal Consiglio Direttivo o dalla maggioranza dei Soci e dovranno essere rese note a tutti i Soci almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea.

2. L’Assemblea, regolarmente costituita in prima o seconda convocazione, approva le modifiche allo Statuto a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti con diritto di voto. Non possono essere modificati gli scopi dell’Associazione [3].

3. Il Consiglio Direttivo provvede a registrare tempestivamente le modifiche al presente Statuto approvate dall’Assemblea.

Art. 27 – Scioglimento dell’Associazione.

1. Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. Contestualmente si provvede alla nomina di un liquidatore.

Art. 28 – Devoluzione patrimonio.

1. In caso di scioglimento dell’Associazione, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altra con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 – Rinvio.

1. Ai fini dell’interpretazione e dell’esecuzione del presente Statuto, si rimanda al Regolamento di attuazione.

Art. 30 – Norma finale.

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti.